PDL n.6, 24 05-2010: : “Tutela e valorizzazione dei massi erratici, di alto pregio naturalistico e storico, dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana.
OSSERVAZIONI on line 12-07-2010
Pro Natura Torino, onlus
1: ripresa testo modificato del PDL n. 485 (in allegato).
1.1 – la proposta di legge oggetto della presente consultazione, già presentata nella scorsa legislatura con il n. 485, dopo aver seguito il suo iter di esame in V, II e I commissione, era pervenuta nel febbraio 2010 in Consiglio regionale con un testo in parte modificato, che non fu approvato in via definitiva per la scadenza dei tempi legislativi;
1.2 – il testo licenziato, a conclusione dell’iter del PDL, nella sostanza rispetta le linee ispiratrici della proposta di legge;
1.3 – riteniamo tale testo sostanzialmente condivisibile e proponiamo pertanto che venga ripreso il testo come modificato dal lavoro delle Commissioni consiliari.
2: ambito territoriale di riferimento.
2.1 – L’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, con l’anfiteatro morenico di Ivrea, rappresenta
in Piemonte l’unica testimonianza di anfiteatro morenico pedemontano; in questo raro ambiente geomorfologico, i massi erratici dell’anfiteatro morenico, sono elementi emblematici, importanti geositi non solo dal punto di vista scientifico (elementi essenziali per la cartografia e la datazione delle pulsazioni glaciali), ma anche ricreativo (arrampicata sportiva), e storico-culturale.
L’omogeneità territoriale, la bellezza paesaggistica con le sue peculiarità geologiche hanno fatto da teatro a importanti avvenimenti preistorici e storici; le risorse naturali ivi disponibili
hanno determinato lo sviluppo di particolari forme, espressioni e attitudini di cultura locale.
2.2 – L’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, luogo tra i più significativi della storia geologica del Quaternario alpino, è paesaggio piemontese unico ed esemplare per la sua ricchezza geologica e geomorfologica, per la sua facile accessibilità nel territorio torinese e le sue favorevoli condizioni climatiche. Sono tali elementi che hanno portato la comunità scientifica internazionale ad includere proprio l’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, tra i luoghi più importanti per le Scienze della terra toccati dalla Via Geoalpina (www.viageoalpina.org) itinerario scientifico e turistico internazionale.
2.3 – proponiamo che un apposito articolo venga aggiunto alla proposta di legge , che individui l’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, con i suoi 17 Comuni, come modello di riferimento ai fini della operatività della legge regionale di tutela dei massi erratici, con particolare riferimento alle attività di censimento dei medesimi e agli interventi di conservazione e di salvaguardia.
3: integrazioni al testo modificato.
3.1 – l’arrampicata sportiva sui massi (dall’importante valore storico in Italia) è molto praticata nell’anfiteatro morenico: a partire dagli anni settanta, l’alpinista Gian Carlo Grassi si appassionò all’esplorazione dei massi vicino a casa, innescando quello che oggi è diventato un modo diverso di arrampicare, molto diffuso tra gli sportivi che li utilizzano regolarmente, garantendo così la pulizia dalle piante infestanti e quindi la conservazione dei medesimi. In Bassa Valle di Susa, gli incontri internazionali di “bouldering” sono diventati da anni richiamo per numerosi sportivi.
3.1.1 – proponiamo che all’art. 2, venga aggiunto:
alla fine del capoverso punto 1, “ sportivo”;
al punto 2, la lettera h: "i massi erratici oggetto della pratica del Bouldering (arrampicata sportiva)".
3.2 – Il censimento di beni geomorfologici (geositi), quali possono essere considerati i massi erratici, avviene secondo metodologie consolidate, derivate dalla collaborazione fra istituzioni scientifiche e territoriali ed associazionismo. In particolare, sul territorio dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana la collaborazione fra l’Università degli studi di Torino, il Museo Regionale di Scienze Naturali e l’ASCM ha permesso di sviluppare una specifica scheda per l’identificazione e la descrizione dei massi erratici, con riferimenti alla loro fruibilità e alla loro tutela.
Allegato
Proposta di legge regionale n. 485 : testo licenziato al termine dell’iter legislativo, febb. 2010
"Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico".
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Piemonte persegue la valorizzazione dei massi erratici di maggiore rappresentatività scientifica, paesaggistico-ambientale e storico-culturale, attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente e il sostegno finanziario di interventi di salvaguardia volti ad assicurare le migliori condizioni di conservazione degli stessi.
Art. 2. (Definizione di masso erratico oggetto di conservazione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, si definiscono massi erratici oggetto di conservazione i massi erratici caratterizzati da un intrinseco valore archeologico, geomorfologico, topologico e socio-culturale.
2. In particolare, sono oggetto di conservazione:
a) i massi erratici di particolare pregio paesaggistico e ambientale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
b) i massi erratici utilizzati storicamente come cippi confinali e tuttora conservati;
c) i massi erratici che per dimensioni e volume possono essere considerati come rari esempi di maestosità;
d) i massi erratici con un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
e) i massi erratici recanti sulla propria superficie le testimonianze dell'antica lavorazione degli scalpellini, quali i massi dei picapera;
f) i massi erratici che per composizione mineralogico-petrografica, caratteristiche strutturali e collocazione geomorfologica, rappresentano siti di rilevante interesse geologico, quali i geositi;
g) i massi erratici recanti sulla loro superficie incisioni rupestri attribuibili all'opera dell'uomo preistorico, quali i massi con coppelle;
Art. 3. (Censimento)
1.La Giunta regionale promuove e finanzia il censimento dei massi erratici, anche avvalendosi di soggetti esterni alla struttura regionale, da individuare, informata la commissione consiliare competente, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina l’acquisizione, l’aggiornamento, la gestione e la divulgazione dei dati raccolti.
3. Il censimento costituisce riferimento per l’adeguamento dei piani regolatori comunali in ordine all’individuazione dei beni culturali e ambientali, di cui all’articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).
Art. 4. (Interventi di conservazione e salvaguardia)
1. La Regione provvede alla conservazione e alla salvaguardia dei massi erratici oggetto di valorizzazione attraverso:
a) la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la fruizione geoturistica dei massi;
b) la creazione di aree di rispetto;
c) la ripulitura e la riqualificazione dei massi erratici e delle zone adiacenti, ivi compresi i sentieri di accesso;
d) la posa di tabelle informative sul valore geomorfologico, archeologico, naturalistico e socio-culturale dei massi erratici;
e) la posa di cartelli concernenti le norme e i comportamenti da adottare per il rispetto e la cura dei massi erratici.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua, informata la commissione consiliare competente, i soggetti attuatori degli interventi, scelti tra enti gestori delle aree protette, enti locali territoriali o altri soggetti e ripartisce le relative risorse.
Art. 5. (Norma finanziaria
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